L’articolo 5 della legge regionale n. 15/2025, pubblicata sul Burp n. 6 straordinario del 30.09.2025, ha apportato significative modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2017 n. 49, recante “Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici”.
Le locazioni turistiche (imprenditoriali e non imprenditoriali) già registrate in DMS Puglia devono presentare Scia
Il comma 8 dell’articolo 10 quater della legge regionale 1 dicembre 2017 n. 49 e ss. mm. e ii. prescrive
“Le strutture in qualsiasi forma già avviate alla data di approvazione della presente norma dovranno procedere alla Scia o Cia entro il termine di 365 giorni decorrente dall’entrata in vigore del presente articolo. In caso contrario, si applicheranno le sanzioni previste per attività svolta senza Scia o Cia”.
Ma cosa significa tutto questo?
I gestori dalle attività di locazione turistica/locazione breve imprenditoriali/non imprenditoriali iscritte al DMS Puglia precedentemente alla data del 30.09.2025, e comunque per le quali non è stata resa precedente segnalazione/comunicazione di inizio attività ed in possesso di codice CIR / CIN, dovranno chiedere la Scia al SUAP del Comune competente, entro il termine di 365 giorni a decorrere dalla predetta data.
Appositi moduli da utilizzare per ottemperare al suddetto obbligo sono disponibili nella Sezione Turismo e Internazionalizzazione (determinazione dirigenziale n. 217 del 03.10.2025)
Inoltre, il comma 11 dell’articolo 10 bis della legge regionale 1 dicembre 2017 n. 49 e ss. mm. e ii. prevede che “I soggetti che esercitano l’attività di locazione turistica, imprenditoriale o non imprenditoriale, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva”.
